sportellodeidiritti.org 10
novembre 2018
Codice
della Strada e social network (Facebook, Instagram e Whatsapp)
INFRAZIONI, IMMAGINI
E VIDEO DEI SOCIAL NON SONO PROVE
Il
Giudice di Pace “bacchetta” Polizia e Prefettura per aver sanzionato una
signora a seguito di video virale
Giovanni
D’Agata
Un
video che era diventato virale su tutti i social, in particolare Facebook,
Instagram e Whatsapp e che era stato condiviso da migliaia di utenti in poche
ore, riprendeva un’anziana signora che sarebbe stata “rea” di aver effettuato
una manovra apparentemente non proprio consona ai dettami del Codice della
Strada e che con estrema nonchalance avrebbe ripreso la marcia rimettendosi
sulla strada lo scorso febbraio. Non solo sorrisi e battute a gogo per la
platea del pubblico globale della rete, ma anche una serie di conseguenze per
l’anziana automobilista che si era vista immediatamente convocata dalla Polizia
Stradale e poi notificato l’avvio della revisione della patente di guida e non
ultimo un verbale al Codice della Strada con sospensione della patente di guida
e decurtazione di dieci punti. Ma l’arzilla signora, dotata di una brillantezza
fuori dal comune per l’età anagrafica, non ha desistito e dopo essersi rivolta
allo “Sportello dei Diritti”, dapprima ha proposto ricorso prefettizio, che
veniva rigettato pressoché de plano e senza aver preso atto delle numerose
doglianze dedotte, e poi opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lecce
ritenendo assolutamente illegittimo l’accertamento e la successiva ordinanza
ingiunzione del Prefetto. Il magistrato onorario, nella persona dell’avvocato
Antonella Santoro, ha accolto in toto le motivazioni dell’automobilista con la
sentenza n. 4559/2018 depositata lo scorso 2 novembre, statuendo che non è
prevista alcuna disposizione normativa che consenta il rilevamento dell’infrazione
«mediante la visione postuma di filmati». Nel caso in questione, infatti, - si
legge sempre in sentenza - «gli agenti non indicano alcuna motivazione a
sostegno dell’omessa immediata contestazione ma dichiarano che la violazione è
emersa a seguito di accertamenti esperiti ed ultimati in data odierna.» Per
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, al di là della
vicenda che più che destare allarme aveva ingenerato ilarità in rete per
l’assenza di alcuna conseguenza negativa per la sicurezza stradale, la
decisione in questione mette un freno nei confronti delle forze di Polizia
Stradale e dei Prefetti cui è demandato il controllo della legittimità degli
atti delle prime, alla possibilità di utilizzare il tam tam dei social per l’accertamento
d’infrazioni che devono essere al contrario verificate con i criteri oggettivi
statuiti dal Codice della Strada e relativo regolamento. In tal senso, è bene
ricordare come evidenziato anche nei ricorsi proposti dall’anziana, che le
violazioni al codice della strada debbano essere sempre accertate secondo i
crismi dettati dagli articoli 200 e 201 del C.d.S. e relativo art. 383 del
Regolamento d’Attuazione che prescrivono le modalità specifiche di
contestazione e verbalizzazione delle violazioni alla normativa sistemica che
regolamenta la circolazione stradale e che altre modalità non solo lederebbero
il sacrosanto principio costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24
della Carta, ma porterebbero ad un vero e proprio Far West del diritto in cui i
social network e i privati con i propri dispositivi dotati di un’infinità di
applicazioni che non assicurano alcuna garanzia di genuinità dei fatti
documentati, farebbero il bello e cattivo tempo nella gestione della
circolazione stradale, lasciando al caos l’accertamento delle infrazioni che,
al contrario, è puntualmente e analiticamente disciplinato dalle norme del
Codice della Strada. Il primo round è,
quindi, vinto. Ora la seconda parte di una vicenda che riguarda prima di tutto
la tutela della «certezza del diritto», si combatterà innanzi al Tar di Lecce
dove il 13 novembre verrà discusso il ricorso al procedimento di revisione
della patente avviato sempre a seguito dell’utilizzo del video in questione.