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INQUINAMENTO ACUSTICO, AUTOSTRADE COSTRETTA A RISARCIRE


ITALIA
sportellodeidiritti.org 13 novembre 2018

Cassazione Civile, vincono proprietari e residenti degli immobili confinanti 

INQUINAMENTO ACUSTICO, AUTOSTRADE COSTRETTA A RISARCIRE

L'assenza di barriera antirumore è considerata una gravissima mancanza


Giovanni D’Agata

Chi vive vicino ad un'autostrada e subisce pregiudizi conseguenti alle permanenti e a dir poco fastidiose immissioni rumorose rivenienti dal traffico veicolare, potrà tirare un sospiro di sollievo dopo l'importante sentenza 28893/18, pubblicata in data odierna dalla Corte di Cassazione. I giudici della seconda sezione civile, infatti, tra gli altri principi espressi nella decisione, ne hanno statuito uno che è da ritenersi molto significativo e che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, costituirà un precedente favorevole per tutti coloro che si trovano in analoghe situazioni senza che il gestore dell'autostrada confinante abbia sinora mosso un dito per migliorare le condizioni di vita di chi ha la sfortuna di risiedere a due passi dall'arteria di sua competenza. Per i giudici di legittimità l'ente autostradale deve risarcire i proprietari degli appartamenti vicino al tratto incriminato per i danni da inquinamento acustico se non realizza un’apposita barriera antirumore. Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di una S.p.A. che gestisce un tratto autostradale, ed hanno confermato la condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino, all'obbligo di costruire una barriera antirumore di 400 metri e alta 6 in favore di una coppia proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione per le immissioni rumorose. La Suprema Corte ha, quindi, respinto il ricorso dell’ente, specificando che la Corte di merito ha ritenuto correttamente che in primo luogo è legittimo agire innanzi al giudice civile. Peraltro, «l’inquadramento normativo individuato dal tribunale nell’azione risarcitoria extracontrattuale (articoli 2043 e 844 Cc) fosse giuridicamente ineccepibile, in quanto il dpr 142/04 non è suscettibile di elidere la valenza precettiva dell’articolo 2043 Cc e della tutela del diritto di proprietà prevista dall’articolo 844 Cc». D’altronde - specificano gli ermellini - in tema di immissioni acustiche, «la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 6 ter del decreto legge 208/08, convertito con modificazioni in legge 13/2009, al quale anche non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’articolo 844 Cc, con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione».