ITALIA
sportellodeidiritti.org 13
novembre 2018
Cassazione
Civile, vincono proprietari e residenti degli immobili confinanti
INQUINAMENTO ACUSTICO, AUTOSTRADE COSTRETTA A
RISARCIRE
L'assenza di barriera antirumore è considerata una gravissima mancanza
Giovanni
D’Agata
Chi
vive vicino ad un'autostrada e subisce pregiudizi conseguenti alle permanenti e
a dir poco fastidiose immissioni rumorose rivenienti dal traffico veicolare,
potrà tirare un sospiro di sollievo dopo l'importante sentenza 28893/18, pubblicata
in data odierna dalla Corte di Cassazione. I giudici della seconda sezione
civile, infatti, tra gli altri principi espressi nella decisione, ne hanno
statuito uno che è da ritenersi molto significativo e che per Giovanni D'Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti”, costituirà un precedente favorevole
per tutti coloro che si trovano in analoghe situazioni senza che il gestore
dell'autostrada confinante abbia sinora mosso un dito per migliorare le
condizioni di vita di chi ha la sfortuna di risiedere a due passi dall'arteria
di sua competenza. Per i giudici di legittimità l'ente autostradale deve
risarcire i proprietari degli appartamenti vicino al tratto incriminato per i
danni da inquinamento acustico se non realizza un’apposita barriera antirumore.
Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di una
S.p.A. che gestisce un tratto autostradale, ed hanno confermato la condanna
emessa dalla Corte d'Appello di Torino, all'obbligo di costruire una barriera
antirumore di 400 metri e alta 6 in favore di una coppia proprietaria di un
fabbricato adibito ad abitazione per le immissioni rumorose. La Suprema Corte
ha, quindi, respinto il ricorso dell’ente, specificando che la Corte di merito
ha ritenuto correttamente che in primo luogo è legittimo agire innanzi al
giudice civile. Peraltro, «l’inquadramento normativo individuato dal tribunale
nell’azione risarcitoria extracontrattuale (articoli 2043 e 844 Cc) fosse
giuridicamente ineccepibile, in quanto il dpr 142/04 non è suscettibile di
elidere la valenza precettiva dell’articolo 2043 Cc e della tutela del diritto
di proprietà prevista dall’articolo 844 Cc». D’altronde - specificano gli
ermellini - in tema di immissioni acustiche, «la differenziazione tra tutela
civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito
dell’entrata in vigore dell’articolo 6 ter del decreto legge 208/08, convertito
con modificazioni in legge 13/2009, al quale anche non può aprioristicamente
attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’articolo 844 Cc, con
l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite
della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente il
soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto alle
esigenze della produzione».