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ENTRA IN FUNZIONE IL “TESTAMENTO BIOLOGICO”


TOCCO CAUDIO
(da IL SANNIO QUOTIDIANO 13 novembre 2018)

Il consiglio approva la proposta della maggioranza, “Un grande passo culturale”

ENTRA IN FUNZIONE IL “TESTAMENTO BIOLOGICO”

Il sindaco Papa: “Un atto provvidenziale che lascia piena libertà all’individuo di decidere”
 
Il Consiglio Comunale di Tocco Caudio
Antonio Caporaso

Importante riconoscimento sociale e grande passo culturale quello compiuto nei giorni scorsi. Il consiglio comunale, infatti, su proposta del gruppo di maggioranza ha approvato il regolamento Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) definita anche “Testamento biologico”. Il provvedimento sarà utile ai cittadini che vogliano lasciare presso il Comune di Tocco Caudio dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui attestano di aver redatto un “Testamento Biologico” e di averlo depositato presso un notaio, un medico, o uno o più fiduciari.
Come ci spiega il primo cittadino Antimo Papa: “Con la Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) definita anche “Testamento biologico”, si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona, dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile”.
Tenendo conto che è in corso in Parlamento il dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia, il governo di Palazzo Friuni ha ravvisato, pertanto, “…l'opportunità, in attesa che si concluda l'iter di approvazione di una apposita legge nazionale che regolamenti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità con cui rendere possibile, a chi ne senta il bisogno, di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di istituire un Registro per le dichiarazioni relative al Testamento Biologico”, precisa il sindaco tocchese.
A conferma dell’importanza del provvedimenti ci sono anche alcuni capisaldi della giurisprudenza. Infatti, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che “…nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. L'articolo 13 della Costituzione afferma che “…la libertà personale è inviolabile”, rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. La “Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina”, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001 stabilisce, all’art. 9, che “…i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”. Il Codice di deontologia medica approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prevede, all’art. 16, che il medico “…deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”. All’articolo 35 che "…il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente . In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". All'articolo 38 che " il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".